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OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE
Mercoledì 02 Aprile 2025
Obbligatoria la polizza assicurativa per gli avvenimenti catastrofali
La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali.
Per eventi catastrofali si intendono:
- Sismi.
- Alluvioni.
- Frane.
- Inondazioni.
- Esondazioni.
L'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese (sono esclusi i professionisti) con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese.
Sono escluse dall'obbligo le imprese:
- Agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021.
- I cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ovvero:
- Fabbricati.
- Impianti e macchinari.
- Attrezzature industriali e commerciali.
- Terreni.
Decreto attuativo
Lo scorso 27 febbraio è stato pubblicato il decreto attuativo sulle polizze catastrofali, che è entrato in vigore il 14 marzo. Il decreto disciplina:
- Le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali.
- Le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi.
- I limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici.
- L'aggiornamento dei valori.
- Le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'Ivass.
Calcolo dei premi assicurativi
Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. I premi sono aggiornati periodicamente.
Il danno indennizzabile e i massimali di indennizzo
Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze possono prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per la fascia superiore a 30 milioni di euro, la percentuale di danno indennizzabile è negoziabile.
Le polizze possono prevedere massimali o limiti di indennizzo:
- Fino a 1 milione di euro: limite pari alla somma assicurata.
- Da 1 milione a 30 milioni di euro: limite non inferiore al 70% della somma assicurata.
- Oltre 30 milioni di euro: negoziabile.
Sanzioni
Le imprese che non si adegueranno non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette, influenzando l'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici.
Allo stato attuale non è ancora chiaro quali siano le agevolazioni che ricadono nelle sanzioni indirette suddette, ma è molto probabile che nelle agevolazioni siano comprese anche tutte le micromisure che vengono normalmente applicate quali a titolo di esempio ma sicuramente non esaustivo:
- Bonus Energia Elettrica (erogato nel 2023 e forse riproposto nel 2025);
- Agevolazioni varie nel rapporto di lavoro dipendente (bonus giovani/donne/non occupati);
- I vecchi bonus erogati nel periodo emergenziale COVID;
- Eventuali finanziamenti agevolati che vengono richiesti per il tramite dei fornitori per l’acquisto di beni strumentali;
- Prestiti a tasso agevolato;
Resta quindi opportuno contattare il proprio consulente assicurativo di fiducia per attivare la copertura richiesta dalla normativa suddetta.
SCADENZA
La scadenza, inizialmente prevista per lo scorso 31 marzo è stata prorogata al 30/09/2025 per le imprese di medie dimensioni (da 50 a 250 dipendenti) ed al 31/12/2025 per tutte le altre imprese.
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